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pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi rappresenta una forma specifica di espropriazione forzata che riguarda i beni mobili del debitore detenuti da terzi o i crediti del debitore verso terzi. Questa procedura si attua quando il debitore esecutato non ha diretta disponibilità sui beni mobili soggetti all’esecuzione (altrimenti verrebbe applicata la procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore).

Le due principali ipotesi di pignoramento presso terzi sono:

  • Espropriazione dei crediti detenuti dal debitore nei confronti di terzi;
  • Espropriazione dei beni mobili del debitore in possesso di un terzo.

Per avviare il pignoramento presso terzi, è necessaria la partecipazione di tre parti:

  • Il creditore procedente, che agisce come parte attiva sia sostanzialmente che processualmente.
  • Il debitore esecutato, che assume il ruolo di parte passiva sia sostanzialmente che processualmente.
  • Il terzo pignorato, anche chiamato “debitor debitoris“, che è coinvolto solo in senso processuale, essendo parte interessata alla procedura esecutiva ma non direttamente coinvolta nei rapporti obbligatori tra creditore e debitore.

Titolo esecutivo

La procedura di pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva che richiede alcuni passaggi formali per essere validamente avviata. In primo luogo, è necessario notificare al debitore il cosiddetto “titolo esecutivo”, che può assumere varie forme come una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o una cambiale.

In aggiunta alla notifica del titolo esecutivo, è richiesta anche la notifica dell’atto di precetto. Quest’ultimo atto informa il debitore dell’intenzione del creditore di avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito.

A meno che non si verifichino le condizioni di adempimento immediato previste dall’art. 482 del codice di procedura civile, per procedere con il pignoramento è necessario attendere un periodo di tempo specifico. Tale periodo varia da un minimo di 10 giorni a un massimo di 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore. Questo intervallo di tempo consente al debitore di adempiere al suo debito senza incorrere nel pignoramento dei suoi beni.

Ufficio giudiziario competente

Per avviare la procedura di pignoramento presso terzi, l’atto di pignoramento deve essere redatto dall’avvocato del creditore e depositato presso l’ufficio giudiziario competente. Le competenze giudiziarie variano a seconda della natura dell’esecuzione forzata:

  • Pignoramento dei beni mobili: secondo l’articolo 26 del codice di procedura civile, il giudice competente è quello del luogo in cui si trovano i beni oggetto di pignoramento.
  • Pignoramento dei crediti: per l’espropriazione forzata dei crediti, in genere, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Tuttavia, se il debitore è una pubblica amministrazione, la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui il terzo (ossia il creditore) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Notifica dell’atto di pignoramento

Una volta redatto l’atto di pignoramento, è necessario notificarlo al terzo interessato. La notifica ha lo scopo di informare il terzo dell’esistenza della procedura di pignoramento e di avvisarlo di non disporre della somma pignorata in favore del debitore.

Questa notifica è fondamentale per garantire la validità e l’efficacia della procedura esecutiva. Essa consente al terzo di essere consapevole della situazione e di agire di conseguenza, ad esempio trattenendo la somma pignorata e disponendola a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

In questo modo, si evita che il terzo, ignaro della procedura in corso, possa disporre della somma oggetto di pignoramento a favore del debitore, garantendo così il corretto svolgimento della procedura esecutiva e la soddisfazione del creditore.

Iscrizione a ruolo

Dopo che l’atto di pignoramento è stato restituito al legale, quest’ultimo ha un periodo di 30 giorni per iscrivere la procedura a ruolo. Se questa iscrizione non avviene entro il termine stabilito, il pignoramento perde efficacia.

L’iscrizione a ruolo avviene mediante il deposito di diversi documenti presso la cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione. Questi documenti includono:

  • La nota di iscrizione a ruolo, che è il documento formale che indica l’avvio della procedura.
  • Copie conformi dell’atto di pignoramento notificato al terzo interessato, del titolo esecutivo e del precetto. Queste copie devono essere attestate dall’avvocato del creditore per conferir loro validità.
  • Il contributo unificato e la marca da bollo, che sono i costi associati all’iscrizione a ruolo.

Una volta che tutti questi documenti sono stati depositati, il cancelliere del Tribunale forma il fascicolo dell’esecuzione. Questo fascicolo viene quindi trasmesso al magistrato dell’ufficio giudiziario competente per il procedimento, che proseguirà con l’ulteriore gestione della procedura di esecuzione.

Contenuto dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento presso terzi deve necessariamente contenere:

  • l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
  • l’avvertimento al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in un’apposita udienza e che se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore;
  • l’ingiunzione (fatta dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti;
  • l’invito (rivolto sempre dall’ufficiale giudiziario) al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
  • l’avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati, di cui deve essere data prova documentale;
  • l’ulteriore avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Crediti impignorabili

Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che alcune tipologie di crediti siano esenti dalla possibilità di essere pignorati, mentre altri possono essere soggetti a pignoramento solo parzialmente, nel rispetto di determinati limiti.

I crediti non pignorabili includono:

  • Crediti relativi a sussidi di grazia o di sostentamento erogati a persone incluse nell’elenco dei poveri. Questi sussidi sono destinati a garantire un sostegno economico a persone in situazioni di bisogno e sono protetti dalla procedura di pignoramento.
  • Crediti derivanti da sussidi per maternità, malattie o funerali erogati da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza. Questi sussidi sono finalizzati a fornire un supporto finanziario in circostanze specifiche e sono esenti dalla possibilità di essere pignorati.
  • Crediti derivanti da pensioni di invalidità, che rappresentano un sostegno economico per persone con disabilità e sono protetti dalla procedura di pignoramento.

Altri crediti, invece, possono essere soggetti a pignoramento solo parziale, nel rispetto di limiti prestabiliti. Questi includono:

  • Crediti alimentari
  • Stipendi, salari e altre indennità dovute da privati per rapporti di lavoro o impiego
  • Crediti per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni
  • Somme dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza

Questi crediti possono essere pignorati, ma solo fino a determinati limiti, al fine di garantire un equo sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Adempimento “nelle mani” dell’ufficiale giudiziario

Il debitore ha la possibilità di adempiere direttamente al debito “nelle mani” dell’ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento dei suoi beni o per sostituirli con una somma di denaro equivalente. L’articolo 494 del codice di procedura civile regola questa opzione.

Se il debitore sceglie di adempiere direttamente, deve versare all’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, insieme all’importo delle spese. Questo pagamento deve essere effettuato in contanti, garantendo così il buon fine della transazione. Una volta effettuato il pagamento, si ottengono effetti liberatori immediati.

Inoltre, il debitore ha la possibilità di evitare il pignoramento dei suoi beni depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario una somma di denaro equivalente all’importo del credito o dei crediti per cui si procede, oltre alle spese, aumentato di due decimi. In questo caso, la somma versata sostituisce i beni del debitore come oggetto del pignoramento. Si crea così un vero e proprio pignoramento, con la differenza che non è più necessaria la fase di vendita dei beni.

Conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. prevede che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore potrebbe chiedere la cosiddetta conversione del pignoramento immobiliare. Questo significa che egli può chiedere di pagare una certa somma di denaro sostituendola alla perdita dell’immobile pignorato. In questo caso, l’importo sarà maggiorato degli interessi e delle spese sostenute dal creditore per procedere con l’espropriazione.
Per avvalersi di tale strumento, il debitore ha l’obbligo di depositare nella cancelleria del Tribunale competente l’istanza di conversione del pignoramento prima che il giudice abbia comandato la vendita o l’assegnazione degli immobili pignorati.

La somma complessiva da sostituire al bene pignorato è determinata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, sentite le parti in udienza, non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione e se ricorrono giustificati motivi il pagamento può avvenire anche in maniera rateale, entro il termine massimo di 48 mesi.

Opposizione al pignoramento presso terzi

Il debitore ha il diritto di presentare opposizione all’esecuzione al fine di contestare il diritto del creditore di procedere con la procedura esecutiva. L’opposizione consente al debitore di contestare vari aspetti, come il diritto del creditore alla procedura esecutiva, l’inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, o l’ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.

Per presentare un’opposizione, è necessario rispettare determinati requisiti di forma. La forma dell’opposizione è disciplinata dall’articolo 615 c.p.c. Questo articolo stabilisce le modalità di presentazione dell’opposizione, a seconda che essa venga presentata prima dell’inizio dell’esecuzione o dopo l’inizio della fase esecutiva.

Se l’opposizione viene presentata prima dell’inizio dell’esecuzione, può essere presentata sotto forma di atto di citazione. Se, invece, l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione alla pignorabilità dei beni deve essere proposta attraverso un ricorso al giudice dell’esecuzione.

Il giudizio di opposizione ai pignoramenti si conclude sempre con una sentenza emessa dal giudice competente. Questa sentenza può accogliere l’opposizione, impedendo così la prosecuzione del processo esecutivo e caducando gli effetti degli atti già compiuti.

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