Cancellazione Protesti
La cosiddetta “cancellazione protesti” è possibile in diverse maniere. Il protesto è un atto pubblico con un quale l’ufficiale giudiziario attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento di una cambiale tratta, di un assegno bancario o di un vaglia cambiario.
Con il protesto si garantisce al portatore del titolo la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori. Tale azione consente a colui che ha adempiuto l’intera prestazione di recuperare le somme dovute dagli altri debitori.
Un’altra fondamentale funzione del protesto è quella probatoria. Questo significa che, trattandosi di un atto pubblico, esso fa fede fino a querela di falso e prova sia l’avvenuta presentazione del titolo e sia il mancato pagamento. I protesti vengono raccolti in un elenco che contiene tutte le informazioni ad essi relative.
In linea di massima, il protesto, sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione. Ciò avviene anche se i titoli non sono stati pagati e, a seguito della decadenza, scompare senza che sia necessario alcun intervento, dal Registro informatico dei protesti.
Le ipotesi di cancellazione protesti, tuttavia, non si limitano a questa. È infatti possibile che il protesto sia cancellato per erroneità o illegittimità della levata o per riabilitazione.
Colui che chiede la cancellazione, chiaramente, ha interesse a che la procedura si concluda con esito positivo. Pertanto, può rivelarsi utili farsi assistere da un difensore per essere certi di presentare la relativa domanda nelle forme e con le tempistiche dettate a tal fine.
Cancellazione di protesti di cambiali tratte e di vaglia cambiari pagati entro un anno dalla data di levata del protesto
Nel dettaglio, è possibile richiedere la cancellazione dal Registro informatico dei protesti di cambiali tratte e vaglia cambiari che siano stati pagati, unitamente agli interessi maturati e alle spese di protesto, entro un anno dalla levata, cioè entro un anno dalla data in cui è stato redatto l’atto di protesto. La cancellazione può essere richiesta, depositando un’apposita istanza:
- dal soggetto protestato;
- se è protestata l’impresa, dal legale rappresentante;
- in caso di protesti cointestati, da parte di uno solo dei cointestatari. Ciò è possibile perché tutti i soggetti protestati sono obbligati in solido nei confronti del creditore.
Termini per la presentazione dell’istanza
La presentazione dell’istanza non è soggetta a termini. Ciò significa che può essere sempre presentata nel limite dei cinque anni decorsi i quali, infatti, la cancellazione del protesto avviene automaticamente.
Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza per la cancellazione del protesto deve essere accompagnata dal titolo quietanzato in originale e in particolare:
- dall’originale dei titoli (cambiali tratte o vaglia cambiari) e dell’atto di protesto;
- dall’originale della quietanza di pagamento del titolo, cioè una dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento rilasciata dall’ultimo beneficiario
Inoltre, sarà necessario allegare la copia del documento d’identità in corso di validità del protestato e la copia del documento d’identità in corso di validità del presentatore qualora l’istanza sia stata depositata da un soggetto diverso dal richiedente.
Cancellazione di protesti di cambiali e assegni per erroneità o illegittimità della levata del protesto
È possibile che una levata di protesto sia illegittima o errata sia per vizi di forma che per vizi di merito. I soggetti che intervengono nel caso di un protesto illegittimo sono:
- colui che ha agito con il protesto;
- l’ufficiale giudiziario o il notaio che ha consegnato l’atto;
- il soggetto interessato, vale a dire colui che in maniera erronea ha subito le conseguenze dirette dell’atto.
In questi casi si può chiedere la cancellazione di tutte le tipologie di protesto, cambiali tratte, vaglia cambiari e assegni che siano stati pubblicate nel Registro Informatico dei Protesti. Anche in questo caso, ai fini della cancellazione sarà necessario presentare un’apposita istanza.
Illegittimità levata del protesto per vizi di forma
L’illegittimità della levata di protesto può derivare, in primis, da vizi di forma. In questi casi, i soggetti interessati possono rivolgersi alla camera di commercio per la cancellazione del protesto dimostrando di aver subito levata, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente. Anche i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito possono procedere in tal senso quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. In questo caso dovranno presentare una formale istanza, corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.
Illegittimità levata del protesto per vizi di merito
Se l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto sia legata all’esistenza di vizi di merito, per ottenerne la cancellazione sarà necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria affinché proceda all’accertamento della concreta sussistenza delle ragioni che hanno portato alla levata.
Danno da protesto illegittimo
L’illegittimità di un protesto può far sorgere anche delle ipotesi di diritto al risarcimento del danno. Tale danno può assumere la forma di patrimoniale e non patrimoniale. Il soggetto danneggiato è colui che ha immotivatamente subito la levata. Il danno derivante da queste ipotesi rientra nel campo di applicazione dell’art. 2043 c.c. In particolare, il codice stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L’onere di provare l’avvenuta lesione grava su colui che ha subito il protesto.
Cancellazione di protesti di cambiali e assegni decorso del termine di 5 anni
Non è richiesta la presentazione di un’istanza, invece, nelle ipotesi di cancellazione di protesti di cambiali e assegni decorso il termine di 5 anni. Infatti, decorso tale termine, il protesto sia di cambiali che di assegni, decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione e viene eliminato dal Registro informatico dei protesti. Questo significa che il protesto non sarà più visibile e si considererà come se non fosse mai avvenuto.
La riabilitazione e la cancellazione di protesti pagati oltre un anno dalla data di levata
Le cambiali tratte e i vaglia cambiari che siano stati pagati oltre un anno dalla levata del protesto e gli assegni bancari o postali pagati possono essere cancellati solo dopo avere ottenuto la riabilitazione. Questa avviene con uno specifico decreto del Presidente del Tribunale di residenza. Il Tribunale concede la riabilitazione se sono trascorsi 12 mesi dall’ultimo protesto e se i titoli sono stati pagati.
Come ottenere la riabilitazione
Per ottenere la riabilitazione da protesto di assegni e cambiali elevati negli ultimi cinque anni è necessario presentare un’istanza indirizzata al Presidente del Tribunale volta ad ottenere la riabilitazione ella quale il richiedente dovrà indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico.
Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere. Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale e l’originale dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto. Inoltre, è necessario allegare la visura camerale aggiornata dei protesti con data non anteriore ad una settimana dal deposito dell’istanza. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale. Se il Tribunale nega la riabilitazione l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 30 giorni.
Costi dell’istanza di riabilitazione
La presentazione dell’istanza di riabilitazione al presidente del tribunale comporta la necessità di sostenere dei costi legati alla tassazione degli atti giudiziari. In particolare, si richiedere:
- contributo Unificato di € 98,00;
- marca da bollo di € 27,00;
- diritti da € 34,62 per l’eventuale rilascio urgente di copia autentica del provvedimento o da € 11,54 con rilascio dopo cinque giorni.
Presentazione dell’istanza di cancellazione
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato potrà presentare domanda di cancellazione dei protesti alla Camera di Commercio competente per territorio.
È possibile richiedere la cancellazione per riabilitazione dal Registro informatico dei protesti di cambiali tratte e vaglia cambiari pagati oltre un anno dalla levata nonché degli assegni bancari. In quest’ultimo caso, si precisa che gli assegni possono essere stati pagati in qualsiasi momento.
La richiesta di cancellazione può essere effettuata dal soggetto protestato e riabilitato, oppure, se è stata riabilitata un’impresa, dal legale rappresentante. Inoltre, in caso di protesti cointestati, in considerazione del fatto che il decreto di riabilitazione è personale, la richiesta deve provenire dal soggetto riabilitato, mentre il cointestatario non riabilitato resterà iscritto nel Registro.
Termini per la presentazione dell’istanza
Anche in questa ipotesi, per presentare l’istanza non ci sono termini di legge da rispettare. Questo significa che la richiesta della cancellazione dal Registro informatico dei protesti non ha scadenza e può essere sempre presentata entro i 5 anni di permanenza del protesto sul registro.
Debiti col Fisco?
Chiama il 3887224557 tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) dalle 8 alle 20 oppure compila la richiesta per risolvere i tuoi debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia).
Consultandoci, potrai capire come affrontare i tuoi debiti col Fisco ed annullarli quando non dovuti, ridurli, gestirli o financo rateizzarli in un modo più sopportabile.
Credits